Il ruolo dell’amministratore di sostegno in una situazione di disgregazione del nucleo famigliare
Il caso di cui voglio parlarti oggi riguarda un uomo che si era rivolto al Tribunale di Novara per ottenere la separazione dalla moglie, con cui aveva avuto due figli, entrambi maggiorenni. Purtroppo, uno dei due figli era affetto da patologie che lo rendevano inabile al lavoro e avevano portato alla nomina di un amministratore di sostegno. Fra i due coniugi, in sede di separazione, erano sorti problemi sulla collocazione e al mantenimento di questo figlio.
Il Giudice ha affermato che se il figlio fosse stato in grado di scegliere la sua collocazione avrebbe potuto farlo personalmente, ma che se ci fossero stati dei problemi in tal senso, sarebbe dovuto intervenire l’amministratore di sostegno che avrebbe dovuto cercare di comprendere le necessità effettive dell’interessato. Il Tribunale ha deciso che l’amministratore avrebbe avuto il potere di decidere della più idonea soluzione abitativa e logistica o di ricovero, assicurando che fosse garantita al figlio inabile l’assistenza e le cure necessarie, tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni.
Allo stesso modo, il Tribunale ha deciso che fosse compito dell’amministratore di sostegno prendere tutte le decisioni in materia di cura della persona e quelle che attengono alle relazioni personali tra il beneficiario e ciascun genitore separato. Addirittura è stato rimesso all’amministratore la decisione sull’assegnazione della casa familiare tenendo conto della circostanza che il padre offriva al figlio in quell’immobile delle cure costanti per cercare un miglioramento della malattia di quest’ultimo. Il ruolo dell’amministratore di sostegno è fondamentale anche in caso di scioglimento del vincolo coniugale e di disgregazione del nucleo familiare di origine. Va, anche ricordato il caso del padre che, negli atti separativi, aveva presentato una domanda di affidamento esclusivo del figlio, sottoposto ad interdizione, con la madre nominata tutrice. Il suddetto genitore aveva sostenuto che avrebbe potuto meglio occuparsi del figlio, avendo cessato di svolgere la sua attività. Il Giudice non ha accolto questa istanza, perché ha ritenuto sufficientemente tutelato il figlio disabile attraverso la figura della madre tutrice. Non vi era necessità, secondo il Giudicante, di modificare una situazione in cui il figlio era ben seguito ed assistito, tenuto anche conto che non vi era alcuna ragione per sostituire la tutrice.