Cura Italia: quale impatto per turismo e ristorazione?
L’argomento che voglio affrontare in questo intervento mi è stato sollecitato da un operatore nel settore del turismo nel corso di una diretta in materia di Decreto Cura Italia e agevolazioni in esso contenute.
I settori della ristorazione e del turismo sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia di Coronavirus in termini economici. Tutte le attività di ristorazione, infatti, sono state costrette a chiudere (salvo la possibilità di fornire il servizio a domicilio) ad oltranza. Inoltre, il settore del turismo allo stato è a sua volta bloccato (pensiamo alle agenzie di viaggio e a tutto l’indotto, guide turistiche, hotel, servizi ecc). Confturismo ha ipotizzato una flessione del fatturato del 70% che, nello scenario peggiore, potrebbe arrivare all’80%, senza contare, appunto, l’indotto, in un comparto che conta quasi un milione di posti di lavoro a rischio.
Il problema è che sarà molto difficile combattere con la paura di viaggiare.
La ripresa del business è prevista per settembre-ottobre che, di certo, non sono le stagioni principali per le vacanze, mentre nell’ultimo bimestre dell’anno si potrebbe arrivare a una discreta delle attività, soprattutto se riprenderanno i viaggi per lavoro e il turismo congressuale.
Tra i provvedimenti che il Governo ha adottato per fronteggiare le ricadute economiche dell’emergenza Covid-19 con il decreto-legge n.-18 del 2020 (c.d. Cura Italia) c’è una misura (articolo 29) rivolta a sostenere il reddito dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.
Si tratta di una indennità una tantum di 600 euro di cui beneficiano i lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18) e non risultano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente alla medesima data.
Il provvedimento ha costituito un importante segnale di attenzione nei confronti di una platea di destinatari il cui livello di tutela è generalmente inferiore rispetto ad altre tipologie di rapporto di lavoro.
Indubbiamente, però, questo intervento, limitato, ha lasciato aperte alcune questioni irrisolte, oltre ad essere poco incisivo: una prima riguarda i destinatari del beneficio, identificati come coloro che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Potrebbe trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato licenziati a causa della contrazione di lavoro nel settore, che tuttavia non sarebbero “tecnicamente” stagionali. Potrebbe invece trattarsi di lavoratori stagionali il cui rapporto di lavoro si è estinto per scadenza del termine, nel qual caso non si tratterebbe tecnicamente di una interruzione involontaria del rapporto quanto della prevista conclusione dello stesso. In ultimo, potrebbe essere il caso di lavoratori assunti con contratto a termine stagionale il cui rapporto si è concluso prima della scadenza del termine fissato a causa delle restrizioni introdotte dalla normativa di contrasto al coronavirus (limiti agli spostamenti, chiusura degli impianti di risalita, etc.), nel qual caso sarebbe inteso che tali eventi di forza maggiore abbiano costituito una giusta causa per la rescissione anticipata del contratto. L’intervento è apprezzabile, ma molto limitato e poco chiaro.
Devono esserci altri interventi integrativi specifici da parte del Governo per questi lavoratori che portano al traino un notevole indotto. Si auspica un intervento risolutivo soprattutto per il futuro, anche perché si prevede un’estate a grosso rischio, dove vedere i gruppi di turisti in giro per le città potrebbe restare un miraggio.
Da non dimenticare, infine, le disposizioni generali del “Cura Italia” che potranno essere richiamate in questo campo: i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “Emergenza Covid-19”, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 con durata massima di 9 settimane.
La domanda va presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; i lavoratori per i quali la domanda è presentata devono risultare alle dipendenze già al 23.02.2020.
Resta fermo l’obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, che può essere concluso anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello di comunicazione preventiva; tale accordo, però, non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Fino a che la situazione non avrà registrato una ripresa, è importante che venga assicurata la sopravvivenza delle attività turistiche. Per questo sono state inoltrate dalle associazioni di categoria richieste al Governo al fine di ottenere finanziamenti almeno per il 30% a fondo perduto, mentre la parte restante sarà da restituire entro un decennio. Questo finanziamento dovrà essere calcolato sulla base di un quarto del fatturato del 2019. E’ necessaria l’iniezione di liquidità per ripartire.
I voucher turistici potrebbero sostenere il comparto invogliando le famiglie ad andare in vacanza, secondo gli esperti del settore, potrebbero avere un debole effetto, perché molte persone sceglieranno di non andare in vacanza. Tuttavia, un bonus di 300-400 euro potrebbe essere un ulteriore strumento per far ripartire questo settore che risentirà gravemente della crisi per l’estate 2020.
Cura Italia: sospensione pagamenti tributi e contributi
Chiacchierata con l'Avvocato Gabriella Panaro sul Cura Italia con particolare riferimento alla sospensione dei pagamenti di tributi e contributi.
Pubblicato da Gennaro Del Core su Giovedì 2 aprile 2020