Cartelle esattoriali: tutte le novità dal decreto 129/2020

Secondo quanto previsto dal Decreto legge nr. 129 del 20 ottobre 2020, fino al prossimo 31 dicembre 2020 non verranno notificate cartelle esattoriali, non si procederà ai pignoramenti e non bisognerà pagare somme già a ruolo o rate in scadenza.

Sospesi fino al prossimo 31 dicembre i termini per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle esattoriali e avvisi di addebito e di accertamento eventualmente già arrivati. La proroga vale per tutti i pagamenti relativi a cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento esecutivi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’agenzia delle entrate, sempre fino al prossimo 31 dicembre, non invierà nuove cartelle né procederà con azioni cautelari ed esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Sono anche sospesi tutti gli obblighi relativi a eventuali provvedimenti di pignoramento presso terzi su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Quindi, fino al 31 dicembre, le somme eventualmente oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di eventuale assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Gli importi non versati dovranno essere corrisposti, di regola, in un’unica soluzione entro la fine di gennaio 2021. Prestiamo attenzione, però, ad una possibilità ulteriore che viene concessa al contribuente, che potrebbe fornire un aiuto ulteriore. Chi ha ricevuto una cartella di pagamento a ridosso della data dell’8 marzo (prima del blocco iniziale) può presentare entro il 31 gennaio 2021 una domanda di dilazione, in base alla normativa ordinaria di cui all’articolo 19 del Dpr 602/1093. Se la domanda viene accolta, il debitore dovrà rispettare le scadenze delle singole rate, senza attenersi al termine del 31 gennaio.

Ma si deve pensare anche a chi abbia ricevuto in passato cartelle o avvisi di accertamento esecutivi scaduti da tempo, per i quali non è mai stata chiesta la dilazione. Poiché l’articolo 19 su richiamato non prevede alcun termine per la proposizione dell’istanza di rateazione l’interessato potrà chiedere per la prima volta un piano di rientro. Sono notizie di particolare importanza, specie in un periodo particolarmente difficile quale quello che stiamo affrontando e che poterebbero portare una boccata di ossigeno a chi non riesce a venir fuori dal momento di stasi.

Ecco perché è sempre necessario, quando si hanno delle cartelle esattoriali, anche non particolarmente recenti, farle esaminare da un legale che possa esaminarle e comprendere quale sia la soluzione migliore per il contribuente: risolvere la problematica debitoria con un accordo con Agenzia delle Entrare (dilazione, stralcio), impugnarle dinanzi l’Autorità Giudiziaria competente o pagarle. Mi è capitato molte volte che l’assistito mi confidasse “Avvocato, quando ho ricevuto la cartella, l’ho strappata e ho buttato tutto via”, oppure “Avvocato, ho visto che la raccomandata proveniva da Agenzia delle Entrate e non l’ho ritirata”. Ho sempre risposto che non questo l’atteggiamento più giusto da seguire, perché il problema va affrontato e possibilmente risolto. Qualsiasi documento, specie se proviene da Agenzia delle Entrate, dev’essere ritirato ed esaminato. Solo così si potrà coltivare la speranza di venir fuori da una situazione difficile.

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