Amministrazione di sostegno: tutti i casi in cui serve l’ausilio di un amministratore
Sappiamo già che l’amministrazione di sostegno è un istituto che offre un’opportunità a chiunque si trovi nell’impossibilità, magari temporanea, di provvedere ai propri interessi. L’ausilio dell’amministratore di sostegno consente, infatti, di tutelare soggetti portatori di varia disabilità funzionale, tenendo conto dei bisogni ed esigenze personali del beneficiario, senza che risulti inutilmente “privativa” di ogni residua capacità di intendere e di volere.
E’ stata definita come “un abito creato su misura” per il beneficiario, proprio perché è destinata a seguire le sue esigenze e volontà. Rispetto agli altri istituti di tutela, l’ambito di applicazione va individuato con riguardo alle capacità e all’esperienza di vita maturate dal beneficiario, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell’attività lavorativa. La nomina dell’amministratore di sostegno si potrà avere in assenza, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica”, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Il soggetto fragile, in altri termini, può essere semplicemente “vulnerabile” o “debole”, più o meno fisicamente impedito, o psichicamente disturbato, e richiedere assistenza esclusivamente in merito al libero esercizio delle sue facoltà ed abitudini che, per una ragione non necessariamente patologica, non è nella condizione di assumere ed attuare liberamente. L’attivazione di una figura di protezione presuppone infatti che vi siano effettivi ed attuali necessità cui far fronte, e che a tal fine non soccorra già un’idonea rete familiare, ove non sussistono conflitti o dubbi sul perseguimento degli esclusivi interessi del soggetto debole, anche svolgendo talune incombenze per suo conto.
Alcuni esempi possono farci comprendere in quali ipotesi è indispensabile la figura dell’amministratore di sostegno.
Va negata la nomina allorché la personalità del potenziale beneficiario, pur in presenza di chiari limiti cognitivi, appaia psichicamente un po’ depressa, ma ancora sufficiente per lo svolgimento di una normale attività di routine e per gli atti a ciò rilevanti. Si è ritenuta l’amministrazione di sostegno misura idonea per la tutela di un soggetto pur affetto da gravissima infermità fisiopsichica nel caso di impossibilità totale di provvedere ai propri interessi, tali da impedirgli di relazionarsi con l’esterno e anzi di compiere i più elementari atti della vita quotidiana, se la gestione del patrimonio del destinatario non è particolarmente complessa. Allo stesso modo, l’istituto è applicabile anche a chi sia affetto da infermità o menomazione totalmente incapacitante o abituale, come a chi soffre di una infermità transitoria o lieve, quando il tipo di attività che deve essere svolta è minima, semplice e poco rischiosa. Lo stesso può dirsi per una persona affetta da gravi, irreversibili, progressive malattie psichiche e da non lievi disturbi d’ordine neurologico e caratteriale, o minorati psichici non in grado di manifestare un consapevole consenso. La nomina di un amministratore può essere disposta anche a favore di chi, nell’immediato futuro, verserà in manifestazioni patologiche (ancora in fieri, ma già presenti e clinicamente riscontrate) tali da renderlo incapace, ancor prima che la temuta “debolezza” si manifesti: tenuto conto che il beneficiario potrebbe, anche all’improvviso, trovarsi a versare nuovamente nell’impossibilità di gestire i propri interessi, in caso di ricaduta, con conseguente alto rischio di carenza di giuridica protezione nel compimento degli atti e per il susseguente periodo, egli va garantito e protetto con la nomina di un amministratore all’atto dell’insorgenza della condizione personale impeditiva. Può procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno anche per una persona attualmente capace e non affetta da alcuna patologia nota, su designazione di quest’ultima, allo scopo di sostituirla, qualora intervenga in futuro uno stato di incapacità, nell’espressione delle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari e future terapie invasive, in relazione a possibili malattie terminali o comunque ad uno stato patologico irreversibile. Sebbene le menomazioni connesse alla sindrome di Down appaiano totali e permanenti, è congruo e adeguato il ricorso all’amministrazione di sostegno in quanto strumento duttile e capace di non incidere i diritti fondamentali della persona. Lo stesso può dirsi di un soggetto affetto da disturbi della personalità, con disordini della condotta e spiccata propensione per sostanze stupefacenti, che esclude una equilibrata possibilità di attendere autonomamente ai propri interessi e rende opportuna la nomina di un amministratore di sostegno con potere-dovere di assisterla in tutte le iniziative utili a tutelarne la salute ed inserirla nel mondo lavorativo.
Qualora un soggetto, un tempo dedito all’uso di stupefacenti, violento con i familiari più stretti e più volte ricoverato con scarso successo presso alcune comunità di recupero, reduce da tentativi suicidari, abbia mutato il suo atteggiamento negativo, accettando il percorso disintossicante prescrittogli, l’assegnazione di un amministratore di sostegno, con poteri ben definiti e limitati anche nel tempo, può prevenire tempestivamente ricadute improvvise, prevedibili ed assai frequenti. L’amministrazione di sostegno può adottarsi anche quando ricorra una condizione di prodigalità, allorquando la sua applicazione consenta una maggiore e più adeguata protezione del soggetto debole. L’amministrazione di sostegno può essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di cura della persona, senza la necessità di gestire un patrimonio, nel caso di un patrimonio minimo o per il compimento di un solo atto e per una durata predeterminata anche breve: si pensi al caso di sostituzione nel diritto di autodeterminazione del beneficiario, prestando in sua vece il consenso informato alle prestazioni sanitarie e al ricovero in mancanza di espresso dissenso manifestato del beneficiario medesimo.
Sussistono i presupposti per l’amministrazione di sostegno anche a fronte di un soggetto – già affetto da cecità assoluta – che tende ad estraniarsi in modo costante da qualunque aspetto decisionale e gestionale dei propri interessi personali e patrimoniali, e che si trova in una condizione di crescente, patologico disorientamento psicofisico. È altresì possibile applicare l’amministrazione di sostegno nei confronti di chi spende per dedizione al gioco cifre esorbitanti rispetto alle proprie disponibilità economiche, o nel caso il beneficiario abbia bisogno di assistenza (es.: per il caso di grave forma di Alzheimer per esercitare i propri diritti attinenti all’ottenimento di provvidenze ed emolumenti di natura pensionistica e/o assistenziale, che, ove non esercitati, comporterebbero un pregiudizio per le esigenze primarie dell’individuo).