Amministrazione di sostegno: gestione di una situazione debitoria

Prendendo spunto da una domanda precisa di un cliente, voglio affrontare la fattispecie nella quale un amministratore di sostegno possa trovarsi a gestire una situazione debitoria del beneficiario.

Quesito:

Mia suocera 85enne con declino cognitivo, é in ospedale e per decidere su alcune terapie, hanno chiesto a mio marito, il figlio unico, di fare da amministratore di sostegno. I miei suoceri hanno però debiti con banche e agenzia delle entrate, per il mancato pagamento dell’IMU di una casa occupata da persone che sono entrate in casa e vi restano abusivamente. I miei suoceri vivono in un appartamento di mio marito a titolo di comodato vivendo solo con una pensione minima. Ora se mio marito sarà amministratore di sostegno potrebbe trovarsi per qualche cavillo a dover pagare i loro debiti (il cavillo banche e agenzia delle entrate lo trovano) sia ora che sono vivi che alla loro morte? Mio marito ha già deciso di rinunciare all’eredità. Lo chiedo perché l’amministratore di sostegno deve curare il denaro che mia suocera riceve dalla pensione e renderne conto al Giudice Tutelare una volta l’anno”.

Risposta:

“Come figlio, al decesso di uno dei genitori obbligati, suo marito dovrà rinunciare all’eredità se non risulterà conveniente accollarsi il debito del de cuius. E questo già vi è noto. Come amministratore di sostegno (ma anche come figlio), in vita dei propri genitori, suo marito non corre alcun pericolo di vedersi accollati i loro debiti. Piuttosto, qualora suo marito, in qualità di Amministratore di Sostegno dei propri genitori, compisse atti dannosi oppure in eccesso, rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferiti dal Giudice Tutelare o in contrasto con gli interessi dei beneficiari, o, ancora, assumesse una condotta negligente in violazione dei propri doveri, allora, solo allora, potrebbe essere ritenuto responsabile e chiamato a rispondere dei danni che fossero, eventualmente, patiti dagli assistiti. L’Amministratore di Sostegno risponde sia civilmente per omissioni o cattiva gestione nei confronti del beneficiario, che penalmente, qualora i suoi comportamenti comportassero rilievo penale”.

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